Statuto

ART. 1
(Denominazione e sede)
L’organizzazione di volontariato, denominata: MARIO SCIFONI PER IL LAVORO E LA FAMIGLIA assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Pisana 145 nel comune di Roma.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato MARIO SCIFONI PER IL LAVORO E LA FAMIGLIA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto}
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART.4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito familiaree lavorativo
L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
Indirizzamento ricerca lavoro
Aiuto e assistenza anziani
Assistenza pratiche amministrative e presidenziali Pratiche inerenti immigrati
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione. LAZIO

ART. 6
(Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
  • consultare i verbali.